
VALORE INTERO VS PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
DUE TIPI DI COPERTURA A CONFRONTO
VALORE INTERO
Quando una polizza è prestata a Valore Intero, la somma assicurata per ciascuna partita (Fabbricato, Contenuto, Merci, ecc.) deve corrispondere al valore reale dei beni assicurati.
Ad esempio:
Fabbricato: valore di ricostruzione (a nuovo o allo stato d’uso, secondo quanto previsto dal contratto).
Contenuto/Merci: valore di rimpiazzo (a nuovo o allo stato d’uso, come da condizioni di polizza).
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SOTTOASSICURAZIONE - REGOLA PROPORZIONALE (art. 1907 c.c.)
Se la somma assicurata risulta inferiore al valore reale accertato al momento del sinistro, la compagnia applica la regola proporzionale: l’indennizzo viene ridotto nella stessa proporzione tra somma assicurata e valore reale.
Esempio (semplificato):
Valore reale fabbricato: € 100.000
Somma assicurata in polizza: € 50.000 (50% del valore reale)
Danno totale: indennizzo = € 50.000 (limite massimo assicurato)
Danno parziale di € 10.000: indennizzo = € 5.000 (50% del danno)
Nota: il risultato finale può variare in base al criterio di determinazione del danno previsto (a nuovo, stato d’uso, a nuovo con supplemento, ecc.).
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PRIMO RISCHIO RELATIVO
La forma a Primo Rischio Relativo prevede che in polizza siano indicati sia:
il valore delle cose assicurate (valore reale/rimpiazzo),
la somma assicurata (che rappresenta il massimo indennizzo ottenibile).
Se, al momento del sinistro, il valore reale risulta superiore a quello dichiarato a questo titolo in polizza, si applica la regola proporzionale (come per il Valore Intero).
Esempio:
Valore di rimpiazzo del contenuto dichiarato: € 40.000
Somma assicurata (massimo indennizzo): € 10.000
Danno accertato: € 5.000
Se dalla perizia il valore reale coincide (≤ € 40.000): indennizzo pieno € 5.000
Se dalla perizia emerge un valore reale doppio (€ 80.000): rapporto 40.000/80.000 = 50% → indennizzo € 2.500
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma a Primo Rischio Assoluto (un tempo tipica nelle polizze Furto, oggi presente anche nelle Incendio) non applica la regola proporzionale.
L’assicurazione riguarda la totalità dei beni, ma la somma assicurata è stabilita in funzione del massimo danno presumibile: essa rappresenta sia il limite di esposizione della compagnia sia il massimo indennizzo per l’assicurato.
L’assunto tecnico è che il sinistro non colpisca tutti i beni contemporaneamente, ma solo una parte: per questo la somma assicurata può essere inferiore al valore totale del complesso.
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IN SINTESI
Valore Intero: somma = valore reale. Se somma < valore → regola proporzionale.
Primo Rischio Relativo: si dichiarano valore reale e somma; se il valore reale è maggiore di quanto dichiarato → regola proporzionale.
Primo Rischio Assoluto: somma = massimo danno presumibile; non si applica la regola proporzionale.



