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FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO

Cosa rimane a carico dell'Assicurato

FRANCHIGIA

definisce l'importo che la compagnia assicuratrice, a seguito di specifico patto contrattuale, deduce dall'importo di danno indennizzabile o dall'indennizzo (questo dipende da quanto specificato nella nota informativa relativa alla polizza).

Il mercato italiano dà normalmente preferenza alla franchigia assoluta: importo fisso per singolo sinistro, indicato in cifra o in percentuale alla somma assicurata.

Esistono tuttavia alternative, anche se meno frequenti:

franchigia relativa: non operante quando il danno supera l'ammontare stabilito;

franchigia aggregata: che prevede un massimo annuale di deduzione nel caso di più sinistri.

Oltre all'abituale funzione di sconto (correlazione tra l'entità della franchigia adottata e lo sconto accordato), si tende oggi ad una scelta indirizzata soprattutto verso la condizione di praticabilità (praticabilità della garanzia cui la franchigia stessa si riferisce).

È indicativo l'ambito degli eventi speciali (extended coverage) dove la franchigia è condizione necessaria per le singole prestazioni, nelle quali svolge il prevalente ruolo di escludere la sinistrosità minore o ricorrente, i cui costi peritali e di gestione graverebbero su entrambe le parti.

In questa visuale di obbligatorietà trovano ragione anche le franchigie elevate (anche di migliaia di euro) per le coperture in cui si ipotizza un'entità del sinistro tale da ridimensionare la loro incidenza, come per il terremoto ed altri eventi catastrofali.

Relativamente alla funzione di sconto, si registra oggi un minor interesse sia da parte dell'assicurato, dati i favorevoli livelli di tassazione già raggiunti, sia da parte delle compagnie assicuratrici, le quali spesso non trovano margini per ulteriori decurtazioni del premio.

SCOPERTO

può configurarsi nei medesimi termini usati per definire la franchigia, differenziandosi da essa:

  1. per la natura di compartecipazione dell'assicurato (che nel caso dello scoperto si basa su una prefissata percentuale dell'ammontare di ciascun sinistro);

  2. nell'ammissibilità all'indennizzo, ovviamente ridotto per effetto dello scoperto medesimo, di tutti i sinistri indipendentemente dalla relativa entità o frequenza.

Ne consegue che la parte di indennizzo a carico dell'assicurato medesimo può raggiungere importi largamente eccedenti i normali livelli di franchigia, accentuando quindi il diretto interesse al buon andamento tecnico della polizza.

L'inserimento di uno scoperto è pertanto particolarmente indicato nei casi in cui si voglia ottenere un attivo impegno nel controllo di attività rischiose, nella limitazione di processi dimostratisi soggetti ad eventi ricorrenti e, più in generale, nella prevenzione e nella sicurezza globale del rischio.

Proprio per questa funzione di diretto incentivo, lo scoperto è di norma associato ad uno specifico patto contrattuale che ne impedisce l'eventuale separata copertura.

LIMITE DI INDENNIZZO

Mentre l'immediatezza del concetto evita la necessità di specifici chiarimenti, si richiede al patto contrattuale un'apposita precisazione circa il riferimento del "limite" al singolo sinistro o globalmente al periodo di assicurazione.

II limite di indennizzo trovava modesta diffusione sul mercato italiano quando le polizze incendio riguardavano generalmente le sole garanzie di base.

In questo caso infatti l'eventuale corrispettivo di sconto poteva giustificarsi nelle rare situazioni di un "limite" inferiore al M.P.L. (massimo danno probabile: è la stima della massima perdita derivante da un evento dannoso in condizioni di normale esposizione al rischio) e cioè in una scelta generalmente poco gradita all’assicurato.

Con il diffondersi delle garanzie aggiuntive, il limite di indennizzo si ripropone essenzialmente come elemento di assicurabilità e cioè quale componente di una pattuizione altrimenti impraticabile.

La natura di alcune estensioni largamente richieste dal mercato (ad es. socio-politici, eventi naturali, etc.) rende infatti necessaria una compartecipazione dell'assicurato nella stima del relativo danno probabile.

MODALITA' APPLICATIVE 

Malgrado qualche imperfezione di terminologia nelle clausole in uso, si giudicano corrette le seguenti interpretazioni largamente accolte dal mercato:

  1. le franchigie e lo scoperto operano, in detrazione, sull'ammontare del danno liquidabile, già ridotto per effetto dell'eventuale insufficienza dei valori ("assicurazione parziale-regola proporzionale");

  2. il limite di indennizzo, qualora più basso del risultato come sopra ottenuto, "assorbe" le precedenti decurtazioni imponendo, ai fini dell'indennizzo pagabile, l'importo convenuto per il limite stesso. Qualora invece superiore, non porta logicamente nessuna influenza.

Nelle accennate situazioni non si fa quindi altro che applicare il preciso patto contrattuale riguardante la deduzione di una cifra prefissata (fissa o in percentuale sulla somma assicurata nel caso della franchigia; in percentuale sull’ammontare del sinistro nel caso di scoperto), al danno liquidabile a termini di polizza, con l'avvertenza che il limite di indennizzo è in pratica un blocco monetario situato “a valle” delle altre operazioni e, come tale, non influenzato da proporzionali, franchigie od altro.

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