
RIPARTO PER COASSICURAZIONE INDIRETTA
come funziona davvero e quali errori evitare
Quando uno stesso rischio è coperto da più polizze assicurative, entra in gioco un meccanismo delicato e spesso mal interpretato: il riparto tra assicuratori. Si tratta di un procedimento necessario a evitare sia l’indebito arricchimento dell’assicurato sia un’eccessiva esposizione economica di uno solo degli assicuratori coinvolti.
Tuttavia, l’applicazione del riparto non è sempre lineare e, se gestita in modo scorretto, può generare errori clamorosi, ritardi nella liquidazione o – peggio – un danno ingiustificato per l’assicurato.
In questo articolo analizziamo:
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il fondamento normativo del riparto
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i principi che devono sempre essere rispettati
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gli errori più frequenti commessi in perizia
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un caso particolare: il valore a nuovo con diverse condizioni contrattuali
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cosa accade se l’assicurato richiede l’indennizzo ad un solo assicuratore
Il riferimento normativo: l’art. 1910 comma 3 c.c.
Il riparto trova il suo fondamento nell’art. 1910 del Codice Civile, che regola il caso della coassicurazione indiretta, ovvero la presenza di più polizze indipendenti sullo stesso rischio.
In particolare, il comma 3 stabilisce che:
“Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.”
Il dettato normativo chiarisce due principi essenziali:
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l’assicurato può rivolgersi anche a un solo assicuratore;
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il totale complessivo liquidato non può superare il danno effettivamente subito.
I due cardini su cui si fonda il riparto
Ogni corretta attività peritale e liquidativa in presenza di più polizze deve garantire il rispetto di due principi fondamentali:
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divieto di arricchimento: non si può percepire un indennizzo superiore al danno;
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divieto di penalizzazione dell’assicurato: l’indennizzo complessivamente percepito non può essere inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto applicando una sola polizza.
In sintesi: più coperture assicurative non devono generare un vantaggio illecito, ma nemmeno un danno assicurativo.
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Il riparto non agisce sulle condizioni contrattuali
Uno degli errori più frequenti consiste nell’applicare i limiti percentuali o le indennità aggiuntive dopo il riparto.
Questo è un grave errore.
Le condizioni di polizza – inclusi limiti percentuali, indennità supplementari e maggiorazioni in valore a nuovo – devono essere sempre calcolate sulla base del danno come se la polizza fosse unica e isolata, cioè prima del riparto.
Solo successivamente si procede alla ripartizione proporzionale tra i diversi assicuratori.
Esempio:
Se una polizza prevede una indennità aggiuntiva del 10% sull’indennizzo base, tale percentuale deve essere calcolata sull’intero importo del danno stimato secondo quella polizza.
Solo dopo si procederà alla ripartizione della somma ottenuta.
Se un’altra polizza prevede la stessa indennità, anch’essa verrà calcolata e poi ripartita. Se invece la clausola è presente in una sola polizza, essa resta interamente in capo a quell’assicuratore, anche se la quota base è stata ripartita.
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Il caso complesso del valore a nuovo con condizioni diverse tra polizze
Una situazione particolarmente delicata si verifica quando due polizze prevedono l’applicazione del valore a nuovo secondo modalità differenti.
Supponiamo:
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Polizza A: liquida immediatamente il valore a nuovo, indipendentemente dal rimpiazzo/ricostruzione;
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Polizza B: liquida il supplemento di indennità solo dopo l’effettiva ricostruzione o sostituzione.
Come procedere al riparto?
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Fase 1 – Valore allo stato d’uso (danno effettivo)
Questo può essere ripartito tra i due assicuratori in proporzione ai rispettivi capitolati. -
Fase 2 – Integrazione valore a nuovo
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L’assicuratore A deve versare subito la quota prevista dalla sua polizza.
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L’assicuratore B liquiderà la propria quota solo quando matureranno le condizioni previste (ricostruzione/rimpiazzo).
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Solo a seguito di tale evento si procederà al conguaglio tra assicuratori.
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Nessun conguaglio è dovuto nei confronti dell’assicurato, che ha già ricevuto la sua indennità piena secondo i contratti.
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Il diritto dell’assicurato: può rivolgersi a un solo assicuratore
Una garanzia importante è ribadita ancora dall’art. 1910 c.c.:
“L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto…”
Ciò significa che l’assicurato può chiedere l’intero indennizzo a un solo assicuratore, purché questo non superi l’ammontare del danno. Sarà poi quest’ultimo a rivalersi in via di riparto sugli altri assicuratori.
Tempistiche di liquidazione: il riparto non può rallentare il sinistro
Un principio spesso dimenticato è che il riparto è una questione tra assicuratori, non un adempimento a carico dell’assicurato.
Pertanto:
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non può diventare una giustificazione per ritardare la liquidazione;
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non può essere preteso che l’assicurato gestisca attivamente il riparto;
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l’assicurato non deve subire un danno nei tempi o negli importi.
Conclusione: attenzione agli errori di valutazione
I concetti esposti sono consolidati nel diritto assicurativo e nella prassi liquidativa più corretta. Tuttavia, ancora oggi si riscontrano errori di approccio, applicazioni errate del riparto o interpretazioni forzate delle percentuali aggiuntive.
Comprendere in modo profondo la logica del riparto è indispensabile per:
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tutelare correttamente l’assicurato;
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evitare contestazioni o rivalse improprie;
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garantire correttezza tecnica nelle operazioni di liquidazione;
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prevenire danni reputazionali o legali.
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